Art. 5

Assegnazione delle risorse

In vigore dal 4 gen 2025
1. Quota parte delle risorse disponibili per l'anno 2025 nel Fondo per l'implementazione dei progetti di vita, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è ripartita come segue tra i territori di cui all', interessati alla sperimentazione: a) regione Lombardia, euro 534.954; b) regione Calabria, euro 144.365; c) regione Toscana, euro 419.707; d) regione Emilia-Romagna, euro 166.582; e) regione Lazio, euro 197.063; f) regione Umbria, euro 270.441; g) regione Campania, euro 448.306; h) regione Sardegna, euro 200.559; i) regione Friuli-Venezia Giulia, euro 97.030. 2. Le risorse assegnate ai sensi del comma 1 sono destinate per l'attivazione di interventi, prestazioni e sostegni non rientranti nell'offerta del territorio di riferimento e non possono essere utilizzate per spese di organizzazione. 3. Il monitoraggio delle risorse di cui al presente articolo si effettua nel rispetto degli Allegati 2-a, relativo al -monitoraggio annuale e 2-b, relativo al monitoraggio semestrale, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
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