Art. 3

Soggetti e modalità della sperimentazione

In vigore dal 4 gen 2025
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le Unità di valutazione multidimensionale di cui al Capo III del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, operanti nei territori di cui all' applicano, ai fini della sperimentazione, le disposizioni del predetto Capo III: a) all'elaborazione dei progetti di vita, in relazione alle istanze presentate tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025; b) alle istanze, presentate tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, per la revisione dei progetti individuali già approvati ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328; c) alle istanze relative ai progetti di vita presentate da coloro che sono già in possesso di una certificazione, rilasciata in data anteriore al 1° gennaio 2025 ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104; d) ai procedimenti per il progetto di vita individuale, di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, in corso alla data del 1° gennaio 2025.
Storico versioni

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