Art. 9
Elezioni suppletive
In vigore dal 10 dic 2024
1. Se i componenti del consiglio nel corso del quadriennio per cui sono stati eletti, sono ridotti per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni all'indizione delle elezioni suppletive secondo quanto previsto dai precedenti articoli e con le stesse modalità in quanto applicabili.
2. Nella fattispecie di cui al comma 1, il presidente del Consiglio adotta i provvedimenti necessari alla indizione delle elezioni entro il termine ivi indicato.
3. I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del mandato originario.
Storico versioni
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