Art. 10
Regolamenti elettorali
In vigore dal 10 dic 2024
1. Le modalità operative delle operazioni elettorali, anche con modalità elettroniche e telematiche, dei Consigli territoriali avvengono nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del Regolamento adottato dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'articolo 31-bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Del regolamento adottato è data comunicazione al Ministero della salute.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2024-10-23;172#art-10