Art. 5
Disposizioni finali
In vigore dal 25 set 2024
1. Il pagamento di cui all', comma 1, non preclude l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento sui periodi d'imposta oggetto della comunicazione di cui all', comma 1.
L'Agenzia delle entrate non reitera i controlli già effettuati nell'ambito della procedura, sempre che non emergano mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini della valutazione effettuata ovvero si ravvisi che le circostanze di fatto o di diritto rappresentate dal contribuente sono non veritiere o non complete.
Storico versioni
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