Art. 1
Requisiti e ambito di applicazione
In vigore dal 25 set 2024
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante «Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli , comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23»;
Visto l' del predetto decreto legislativo n. 128 del 2015, che «al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale», istituisce «il regime dell'adempimento collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario»;
Visti gli articoli da 4 a 7 del medesimo decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, che disciplinano requisiti, doveri, effetti, competenze e procedure e in particolare, l', comma 2, lettera b), che prevede per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo il dovere di adottare un «comportamento collaborativo e trasparente, mediante comunicazione tempestiva ed esauriente all'Agenzia delle entrate dei rischi di natura fiscale e, in particolare, delle operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva», nonché l', comma 1, il quale prevede per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo la possibilità «di pervenire con l'Agenzia delle entrate a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, attraverso forme di interlocuzione costante e preventiva su elementi di fatto, inclusa la possibilità dell'anticipazione del controllo»;
Visto altresì l', comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 128 del 2015, il quale prevede per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo «una procedura abbreviata di interpello preventivo in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, in relazione ai quali l'interpellante ravvisa rischi fiscali»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, recante «Disposizioni in materia di adempimento collaborativo», ed, in particolare, l', comma 1, lettera c), numero 1), che ha sostituito il comma 2, ultimo periodo, del predetto del decreto legislativo n. 128 del 2015, il quale dispone che «Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le procedure per la regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di adesione a indicazioni dell'Agenzia delle entrate che comportano la necessità di effettuare ravvedimenti operosi, prevedendo un contraddittorio preventivo nonché modalità semplificate e termini ridotti per la definizione del procedimento»;
Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 che disciplina l'istituto del ravvedimento operoso;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 giugno 2024;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 28779, in data 28 giugno 2024;
Adotta
il seguente regolamento:
Requisiti e ambito di applicazione
1. I contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, che ravvisano omissioni o irregolarità commesse nell'applicazione delle disposizioni tributarie rilevanti sulla determinazione e sul pagamento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o intendono regolarizzare la propria posizione aderendo alle indicazioni dell'Agenzia delle entrate, possono provvedere spontaneamente a sanare la violazione commessa utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, avvalendosi della procedura di cui al presente decreto.
2. La procedura di cui al presente decreto è consentita per i periodi di applicazione del regime di adempimento collaborativo.
Storico versioni
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