Capo I

Art. 4

Titoli

In vigore dal 3 lug 2024
1. I titoli di studio e i titoli professionali sono individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato A, rispettivamente parti II e III. 2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese. 3. Alle qualificazioni professionali è attribuito un solo punteggio e, in caso di possesso di più titoli professionali, è preso in considerazione quello a cui corrisponde il punteggio più alto. 4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni. 5. La commissione esaminatrice di cui all' redige, sulla base della somma del punteggio dei titoli di cui al comma 1, una graduatoria provvisoria, prendendo in considerazione tutti i candidati aventi i requisiti richiesti.
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Titoli (Art. 4 Regolamento recante modalita' di svolgimento delle selezioni interne per l'accesso ai ruoli dei nautici di coperta, dei nautici di macchina e dei sommozzatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 49 e 51 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.) — Testo vigente | Portale Normativo