Capo II

Art. 19

Corso di formazione e graduatoria finale

In vigore dal 18 giu 2024
1. I vincitori del concorso sono nominati specialisti di aeromobile allievi vigili del fuoco e sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione, articolato in una prima fase teorico-pratica diretta all'acquisizione della formazione operativa di base e di un successivo corso avanzato per il rilascio del brevetto VF di specialista di aeromobile. 2. Il corso di formazione, a carattere residenziale, è finalizzato all'acquisizione delle competenze proprie del ruolo degli specialisti di aeromobile ed alla valorizzazione dello spirito di appartenenza al Corpo nazionale. 3. Con decreto del direttore centrale per la formazione, sono individuate, nell'ambito delle finalità indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio. 4. La fase teorico-pratica ha durata di almeno dodici settimane e si svolge presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale. Ove lo richiedano esigenze organizzative, può svolgersi presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale. 5. Al termine del periodo di cui al comma 4, gli specialisti di aeromobile allievi vigili del fuoco sostengono un esame teorico-pratico. Ai sensi dell', comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il direttore centrale per la formazione, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendio, formula il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato il predetto esame teorico-pratico. L'esame teorico-pratico consiste in una prova scritta, sugli argomenti delle materie oggetto di insegnamento presenti nel programma didattico e una prova pratica, sull'applicazione di tecniche operative e utilizzo di attrezzature di soccorso, apprese durante la fase teorico-pratica. L'esame si intende superato qualora la valutazione conseguita, in ciascuna delle due prove, non sia inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). Una valutazione insufficiente in una qualsiasi delle due prove, determina il non superamento dell'esame teorico-pratico. L'allievo che, per malattia o per altro grave motivo accertato dalla commissione esaminatrice, non abbia potuto partecipare alle prove dell'esame teorico - pratico, è ammesso a sostenerle in una sessione straordinaria da effettuarsi entro un massimo di trenta giorni dalla conclusione dell'esame teorico - pratico. L'allievo può ripetere le prove in cui sia risultato insufficiente soltanto per una volta, entro il termine massimo di trenta giorni dalla conclusione dell'esame teorico-pratico. 6. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati specialisti di aeromobile allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento di un corso avanzato per il rilascio del brevetto VF di specialista di aeromobile. 7. Il corso avanzato di cui al comma 6 ha durata non inferiore a quattro settimane e si svolge presso le strutture del Corpo nazionale. Ove lo richiedano esigenze organizzative, può svolgersi presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale. 8. Durante il corso avanzato, gli allievi sostengono verifiche intermedie, teoriche e pratiche. 9. Al termine del corso avanzato, gli allievi sostengono un esame finale. L'ammissione all'esame finale è subordinata al superamento di tutte le verifiche intermedie. L'esame finale è articolato in una prova teorica, una prova pratica e una prova orale. La prova teorica consiste nella risoluzione di domande a risposta multipla o sintetica. La prova pratica è effettuata utilizzando allo scopo aeromobili o parti di aeromobile in dotazione al Corpo ovvero dispositivi di simulazione del funzionamento degli impianti di aeromobile. La prova orale verte sulle materie del corso ed è finalizzata ad accertare le competenze tecnico-professionali afferenti alla specialità. 10. Con decreto del Capo del Dipartimento è nominata la commissione per la valutazione dell'esame teorico-pratico, delle verifiche intermedie e dell'esame finale. È presieduta da un dirigente del Corpo nazionale ed è composta da due direttivi che espletano funzioni operative e da due specialisti di aeromobile istruttori. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli del Corpo nazionale. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo del Dipartimento, la commissione, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse. 11. La commissione di cui al comma 10 attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi, alla prova teorica, alla prova pratica e alla prova orale. Per il superamento dell'esame, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in ogni prova. Il voto finale risulta dalla media dei punteggi delle tre prove. 12. La commissione di cui al comma 10, sulla base degli esiti dell'esame finale, redige la graduatoria di fine corso. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parità di merito, dei titoli di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa. 13. Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il brevetto VF di specialista di aeromobile del Corpo nazionale.
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Corso di formazione e graduatoria finale (Art. 19 Regolamento recante modalita' di svolgimento dei concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco, di specialita' di aeromobile vigile del fuoco, di nautico di coperta vigile del fuoco, di nautico di macchina vigile del fuoco e di sommozzatore vigile del fuoco, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 33, 34, 50, e 52 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.) — Testo vigente | Portale Normativo