Art. 5
Caratteristiche dell'aumento di capitale
In vigore dal 20 apr 2024
1. Entro la data di presentazione della domanda di contributo, la PMI deve avere deliberato un aumento del capitale sociale in misura non inferiore al 30 per cento dell'importo del finanziamento.
2. L'aumento di capitale può essere effettuato esclusivamente nella forma del conferimento in denaro e deve risultare dalla delibera adottata dalla PMI come «versamento in conto aumento capitale».
3. A pena di revoca del contributo, l'aumento di capitale deve essere sottoscritto dalla PMI entro e non oltre i trenta giorni successivi alla concessione del contributo di cui all'.
4. Entro il termine di cui al comma 3, la PMI è tenuta a versare almeno il 25 per cento dell'aumento di capitale, oltre l'intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto.
5. Ai sensi degli articoli 2481-bis e 2463-bis del codice civile, qualora l'aumento di capitale sia effettuato dall'unico socio ovvero da una società a responsabilità limitata semplificata, l'aumento di capitale deve risultare interamente versato entro il termine di cui al comma 3.
6. L'aumento di capitale sottoscritto deve essere effettuato ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2438 e 2481, comma 2, del codice civile.
7. A pena di revoca del contributo, il versamento della quota dell'aumento di capitale non versata entro il termine di cui al comma 3 deve risultare effettuato dalla PMI entro e non oltre la data di presentazione delle singole richieste di erogazione del contributo di cui al decreto 22/4/2022, in misura almeno proporzionale alle quote del contributo stesso e secondo quanto espressamente previsto dal provvedimento di concessione di cui all'.
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