Art. 10

Monitoraggio, controlli e ispezioni

In vigore dal 20 apr 2024
1. In ogni fase del procedimento, il Ministero può effettuare o disporre appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal presente decreto. 2. Le PMI beneficiarie conservano la documentazione contabile relativa al programma di investimento sostenuto con il contributo assegnato per il periodo previsto dalla vigente normativa in materia e comunque fino a 10 anni, anche al fine di consentire lo svolgimento delle attività di controllo e le ispezioni in loco.
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