Art. 2

Disposizioni transitorie

In vigore dal 5 apr 2024
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico che ha inizio in data successiva a quella dell'entrata in vigore del presente provvedimento. 2. In deroga al comma 1, per i frequentatori del 3°, 4° e 5° anno del corso di formazione in atto alla data di efficacia delle disposizioni di cui al presente regolamento, non trovano applicazione, fino alla conclusione del rispettivo ciclo formativo quinquennale, le disposizioni di cui all', comma 1, lettere m), o), nn. 1) e 2), r), s), t), v), z), n. 1), e aa), n. 1.2). 3. Per le finalità di cui al comma 2, i riferimenti al terzo anno del corso di Accademia e al primo e secondo anno del corso di applicazione, contenuti nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2004, n. 94, nella formulazione in vigore il giorno antecedente alla data di cui al comma 1, si intendono effettuati, rispettivamente, al 3°, 4° e 5° anno del corso di formazione.
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Disposizioni transitorie (Art. 2 Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2004, n. 94, recante: «Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale, aereonavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche' le cause e le procedure di rinvio e di espulsione.».) — Testo vigente | Portale Normativo