Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2004, n. 94
In vigore dal 5 apr 2024
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78» e, in particolare, gli articoli 6-bis, 6-ter e 9, i quali prevedono che le modalità di svolgimento dei cicli didattici per l'accesso ai ruoli normale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonché le cause e le procedure di rinvio e di espulsione dai corsi, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del corpo della Guardia di finanza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2004, n. 94, recante «Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonché le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell', commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95»;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 giugno 2023;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 51062 del 30 novembre 2023;
Adotta
il seguente regolamento:
Modifiche al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 5 marzo 2004, n. 94
1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2004, n. 94, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al titolo le parole: «, aereonavale, speciale» sono soppresse;
b) all', comma 1, la parola: «secondo» è sostituita dalla seguente: «terzo»;
c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Comandante dei corsi di Accademia, di applicazione e speciali). - 1. Ai fini dello svolgimento dei corsi, il Comandante dei corsi di Accademia, di applicazione e speciali, quale responsabile dell'azione formativa, sulla base delle direttive impartite dal Comandante dell'Accademia:
a) dirige le azioni di sviluppo delle qualità morali, di carattere, etiche e militari degli allievi;
b) coordina lo svolgimento delle attività addestrative e ginnico-sportive;
c) fornisce elementi di valutazione in ordine alle attività addestrative e tecnico-operative svolte;
d) segue l'andamento degli allievi nelle attività didattiche e propone, ove necessario, l'organizzazione di lezioni di sostegno;
e) segue il profilo sanitario degli allievi e l'igiene dei luoghi loro riservati, promuovendo l'eventuale intervento del Capo ufficio sanitario.»;
d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Ufficiali superiori di altre Forze armate addetti presso l'Accademia). - 1. Per lo svolgimento delle attività di addestramento militare ricomprese nei corsi di formazione, il Comandante dei corsi si avvale della collaborazione dell'Ufficiale dell'Esercito e dell'Ufficiale dell'Aeronautica militare addetti presso l'Accademia, i quali partecipano alle esercitazioni militari interne ed esterne.
2. L'Ufficiale dell'Esercito addetto è posto alle dirette dipendenze del Comandante dell'Accademia dal quale può essere consultato sull'addestramento militare dei frequentatori dei corsi e in materia di regolamenti militari.
3. L'Ufficiale dell'Aeronautica militare addetto è posto alle dirette dipendenze del Comandante dell'Accademia dal quale può essere consultato sull'addestramento dei frequentatori e delegato per le attività di competenza finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi dell'Accademia nel settore aeronavale.»;
e) all'articolo 8:
1) al comma 1:
1.1.) la parola: «triennale» è sostituita dalla seguente: «biennale»;
1.2.) le parole: «e del ruolo aereonavale» sono sostituite dalle seguenti: «- comparti ordinario e aeronavale»;
2) al comma 2, le parole: «e grado» sono sostituite dalla seguente: «giuridico»;
f) all'articolo 9:
1) i commi 2 e 3 sono abrogati;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. L'allievo ammesso a recuperare l'anno ai sensi dell'articolo 26, comma 1, è posto in licenza straordinaria senza assegni per il periodo intercorrente tra la data nella quale è cessata la causa che ha determinato l'assenza o l'inidoneità e quella di inizio del nuovo anno accademico.»;
3) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. Qualora l'assenza o l'inidoneità che determina il recupero dell'anno ai sensi dell'articolo 26, comma 1, derivi da malattia dipendente da causa di servizio, l'allievo, per il medesimo periodo di cui al comma 5 del presente articolo, è collocato in licenza straordinaria con il trattamento economico previsto per il grado o lo stato giuridico rivestito.»;
g) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Uditorato). - 1. L'allievo in licenza straordinaria di convalescenza ha facoltà di chiedere di essere ammesso all'uditorato.
2. Il provvedimento di ammissione all'uditorato è adottato dal Comandante dell'Accademia in relazione agli obiettivi didattici da conseguire e previo parere del Comandante dei corsi e del Capo ufficio sanitario dell'Istituto.
3. L'allievo ammesso all'uditorato partecipa alle attività didattiche relative all'anno di corso di appartenenza e sostiene nel contempo eventuali interrogazioni, prove scritte ed esami, con esenzione da qualsiasi tipo di attività addestrativa che comporti impegno fisico.
4. Il periodo di uditorato non ha durata superiore a centoventi giorni, computando in tale limite anche i giorni di assenza di cui all'articolo 26, comma 1. Per i frequentatori dei corsi di durata annuale o inferiore all'anno, il periodo di uditorato non è superiore a un terzo della relativa durata, computando in tale limite anche i giorni di assenza di cui all'articolo 26, comma 1.
5. Al personale femminile ammesso a proseguire il periodo formativo ai sensi dell'articolo 1494, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano le disposizioni di cui al comma 3.»;
h) il Titolo IV è denominato «Attività didattiche, addestrative e valutazioni»;
i) all'articolo 14, comma 4, le parole: «ed a docenti militari in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «e militari in servizio e in congedo»;
l) all'articolo 15:
1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, in caso di impedimento, da insegnanti aggiunti da questi delegati»;
2) al comma 3, le parole: «al semestre entro i primi quindici giorni dall'inizio del semestre stesso» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno»;
m) all'articolo 16:
1) al comma 1, le parole: «e delle competenze informatiche» sono soppresse e le parole: «l'efficienza fisica» sono sostituite dalle seguenti: «nell'addestramento ginnico sportivo»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il rendimento nelle aree di valutazione di cui al comma 1 è espresso in voti da 1 a 30 ovvero con giudizio di idoneità per la conoscenza delle lingue straniere per i frequentatori del primo anno dei corsi di Accademia e per il rendimento nell'addestramento ginnico sportivo per i frequentatori dei corsi di formazione di durata annuale o inferiore all'anno.»;
3) il comma 3 è abrogato;
n) all'articolo 17, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La valutazione dell'attitudine professionale è espressa nei confronti degli allievi dei corsi di applicazione e dei corsi di formazione per ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, del ruolo normale - comparto speciale e dei corsi straordinari, ove istituiti.
La valutazione è riferita al complesso delle qualità morali e di carattere dell'allievo e alle sue doti intellettuali ovvero alla sua motivazione e disposizione complessiva all'esercizio delle funzioni dell'ufficiale della Guardia di finanza desunta dalla preparazione professionale, dall'attitudine all'esercizio del comando e dal rendimento nelle attività tecnico-applicative.»;
o) all'articolo 19:
1) al comma 2, le parole: «alla conoscenza delle lingue straniere od alle competenze informatiche» sono sostituite dalle seguenti: «alle materie la cui conoscenza è valutata con giudizio di idoneità ai sensi dell'articolo 16, comma 2»;
2) al comma 3, le parole: «e le competenze informatiche» sono soppresse;
3) al comma 6, le parole: «dirigente del servizio» sono sostituite dalle seguenti: «Capo ufficio»;
p) all'articolo 21, al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di impedimento del titolare, le funzioni di presidente sono svolte da un docente aggiunto, individuato dal Comandante dell'Accademia.»;
q) all'articolo 22:
1) al comma 2, la parola: «aereonavale» è sostituita dalle seguenti: «normale - comparto aeronavale»;
2) al comma 4, dopo la parola: «andamento» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 1, lettera b)»;
r) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:
«Art. 23 (Valutazione dell'addestramento ginnico sportivo). - 1. Entro il termine dell'anno accademico a ciascun frequentatore dei corsi di formazione di durata pluriennale è assegnato il voto di addestramento ginnico sportivo da una commissione presieduta dal Comandante dell'Accademia o, su delega, dal Comandante dei corsi e composta dagli ufficiali gerarchicamente sovraordinati al frequentatore da valutare e da due insegnanti.
2. Per i frequentatori dei corsi di formazione di durata annuale o inferiore all'anno, con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza sono stabilite soglie minime di idoneità nonché modalità e criteri di valutazione dell'addestramento ginnico sportivo.»;
s) all'articolo 24:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per il primo anno dei corsi di formazione di durata pluriennale, con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza sono stabilite soglie minime di idoneità nonché modalità e criteri di valutazione della conoscenza delle lingue straniere.»;
2) i commi 2 e 3 sono abrogati;
t) all'articolo 25:
1) al comma 1, il periodo: «Tra gli esami ovvero gli scrutini di cui alle precedenti lettere a) e b) rientrano anche quelli relativi alle lingue straniere ed alle competenze informatiche.» è soppresso;
2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Per il primo anno dei corsi di formazione di durata pluriennale, tra gli esami ovvero gli scrutini di cui al comma 1, lettere a) e b), sono compresi quelli relativi alle lingue straniere.»;
u) all'articolo 26:
1) al comma 1, la parola: «terzo» è sostituita dalla seguente: «quinto»;
2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale evenienza, l'allievo frequentatore del corso per:
a) la nomina a ufficiale del ruolo normale - comparto speciale, al termine del corso di formazione, è immesso in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei colleghi del corso a cui originariamente apparteneva. La relativa posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario è determinata sulla base del punto di classificazione finale riportato al termine del periodo di formazione;
b) ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, al termine del corso di formazione, è iscritto in ruolo, previa rideterminazione dell'anzianità relativa con riferimento al corso originario, sulla base del punto di classificazione finale riportato al termine del periodo di formazione.»;
v) all'articolo 27:
1) al comma 2, dopo la parola: «insegnamento» sono aggiunte le seguenti: «, nell'addestramento ginnico sportivo»;
2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Per i corsi di durata annuale o inferiore all'anno, la valutazione dell'addestramento ginnico sportivo non concorre alla formazione del calcolo del punto di classificazione, ai sensi dei commi 2 e 3.»;
3) i commi 4 e 5 sono abrogati;
z) all'articolo 28:
1) al comma 1:
1.1.) alla lettera c), le parole: «3° anno del corso di Accademia» sono sostituite dalle seguenti: «1° anno del corso di applicazione»;
1.2.) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) la graduatoria degli allievi del 2° anno del corso di applicazione è data dalla graduatoria formata dalla media aritmetica tra il punto di classificazione di cui alla lettera c) e il punto di classificazione annuale conseguito al termine del 1° anno del corso di applicazione;»;
1.3.) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) la graduatoria degli allievi del 3° anno del corso di applicazione è data dalla media aritmetica tra il punto di classificazione di cui alla lettera c), il punto di classificazione annuale conseguito al termine del 1° anno del corso di applicazione e il punto di classificazione annuale conseguito al termine del 2° anno del corso di applicazione. La promozione a tenente ha luogo secondo l'ordine di tale graduatoria;»;
1.4.) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) la graduatoria degli allievi al termine del 3° anno del corso di applicazione è data dalla media aritmetica tra il punto di classificazione di cui alla lettera c), il punto di classificazione annuale conseguito al termine del 1° anno del corso di applicazione, il punto di classificazione annuale conseguito al termine del 2° anno del corso di applicazione e il punto di classificazione annuale conseguito al termine del 3° anno del corso di applicazione. Al termine del ciclo formativo quinquennale è determinata la nuova anzianità relativa dei tenenti secondo l'ordine di tale graduatoria.»;
2) al comma 3, dopo le parole: «inferiore all'anno» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per l'ufficiale allievo reclutato ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69,»;
aa) all'articolo 29:
1) al comma 1:
1.1.) le parole: «dell'articolo 6, comma 5, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 6-bis, comma 6, lettera b),»;
1.2.) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) al termine dell'anno di corso non riportano un voto pari o superiore a 18 trentesimi nell'addestramento ginnico sportivo ovvero al termine del corso, per i frequentatori dei corsi di durata annuale o inferiore all'anno, non hanno superato le prove di efficienza fisica.»;
2) al comma 2:
2.1.) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) dichiarano di rinunciare al corso, se allievi ufficiali, durante la frequenza del biennio di Accademia, ovvero, se frequentatori degli altri corsi di formazione, entro il termine del corso;»;
2.2.) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) perdono in via definitiva l'idoneità psicofisica al volo o alla navigazione, qualora frequentatori dei corsi di formazione per ufficiali del ruolo normale - comparto aeronavale, e non proseguono il ciclo formativo ai sensi dell'articolo 6-bis, commi 9 e 10, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;»;
2.3.) la lettera f) è soppressa;
3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis.
L'ufficiale allievo ammesso a ripetere il terzo anno del corso di applicazione a seguito di mancato superamento degli esami è immesso in servizio con la medesima anzianità assoluta dei colleghi del corso con cui ha ultimato il ciclo formativo ed è iscritto in ruolo secondo la graduatoria redatta al termine del quinquennio dello stesso corso.»;
4) il comma 4 è abrogato;
bb) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:
«Art. 30 (Espulsione). - 1. Può essere espulso dall'Accademia l'allievo nei cui confronti è stata adottata:
a) la consegna di rigore di cui all'articolo 1362 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) la sospensione disciplinare di cui agli articoli 1357, comma 1, lettera a), e 1379 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»;
cc) all'articolo 31:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Comandante dei corsi, qualora ritenga che il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 denoti grave insufficienza delle qualità morali e di carattere necessarie per completare l'iter formativo ovvero arrechi pregiudizio al prestigio del Corpo o all'immagine dell'Istituto nonché al progetto formativo, formula motivata proposta di avvio del procedimento di espulsione.»;
2) al comma 2, lettera b), le parole: «Comandante dei corsi non gerarchicamente sovraordinato all'allievo» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di Stato maggiore dell'Accademia»;
dd) all'articolo 33, comma 1, le parole: «dall'articolo 6, comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 6-bis, comma 13,».
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