Art. 4

Attività consentite

In vigore dal 2 nov 2024
1. Nella zona B di riserva generale sono consentiti: a) le attività di soccorso e sorveglianza; b) le attività di servizio svolte per conto del soggetto gestore; c) le attività di ricerca scientifica debitamente autorizzate dal soggetto gestore dell'area marina protetta; d) la balneazione; e) la navigazione, esclusivamente in assetto dislocante, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa; f) l'accesso alle unità a vela, a remi, a pedali o con propulsore elettrico; g) l'accesso ai natanti, a eccezione delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari; h) l'accesso alle imbarcazioni conformi ad almeno uno dei requisiti di eco-compatibilità di cui al comma 4; l'accesso alle imbarcazioni non conformi ad alcuno di tali requisiti di eco-compatibilità è consentito solo per i primi dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; i) l'accesso, alle unità nautiche adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, autorizzate dal soggetto gestore; l) l'ormeggio, ai natanti e alle imbarcazioni, previa autorizzazione, in siti individuati dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali; m) l'ancoraggio ai natanti e alle imbarcazioni, al di fuori delle aree particolarmente sensibili, individuate e segnalate dal soggetto gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali; n) le visite guidate subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali, organizzate dai centri d'immersione subacquei autorizzati dal soggetto gestore; o) le immersioni subacquee e in apnea svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali e autorizzate dal soggetto gestore; p) l'osservazione dei mammiferi marini, secondo il codice di condotta di cui al comma 6; q) l'esercizio dell'attività di noleggio e locazione di natanti e imbarcazioni ai sensi del decreto legislativo n. 171 del 2005 autorizzato dal soggetto gestore, conformi ad almeno uno dei requisiti di eco-compatibilità di cui al comma 4; r) l'esercizio della piccola pesca costiera e l'attività di pescaturismo, riservate alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, autorizzate dal soggetto gestore e svolte compatibilmente con l'esigenza di tutela e di conservazione delle risorse ittiche oggetto di sfruttamento; s) la pesca sportiva/ricreativa con lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore e riservata ai residenti nel comune di Domus de Maria. 2. Nella sottozona Bs di riserva generale speciale sono consentite le attività previste per la zona B dal comma 1, lettere da a) a q). 3. Nella zona C di riserva parziale sono consentiti: a) le attività consentite nella zona B di riserva generale, ai sensi del comma 1; b) l'accesso alle navi da diporto conformi ad almeno uno dei requisiti di eco-compatibilità di cui al comma 4; c) l'ormeggio, previa autorizzazione, alle navi da diporto conformi ai requisiti di eco-compatibilità di cui al comma 4, in siti individuati dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali; d) la pesca sportiva/ricreativa, con lenza e canna, autorizzata e contingentata dal soggetto gestore sulla base delle esigenze di tutela dell'area marina protetta, ai soggetti equiparati ai residenti nel comune di Domus de Maria sulla base della disciplina adottata dall'area marina protetta. 4. Ai fini del presente regolamento, sono individuati i seguenti requisiti di eco-compatibilità per le unità da diporto: a) per i natanti e le imbarcazioni: 1) casse per la raccolta dei liquami di scolo per quelle unità provviste di servizi igienici e cucina a bordo; 2) sistema di raccolta delle acque di sentina; 3) motore conforme ai valori indicati all'Allegato II, lettere B e C, del decreto legislativo n. 171 del 2005, relativamente alle emissioni gassose e acustiche. b) per le navi: 1) motore conforme ai valori indicati all'Allegato II, lettere B e C, del decreto legislativo n. 171 del 2005, relativamente alle emissioni gassose e acustiche; 2) caratteristiche della nave conformi alle disposizioni di cui agli Annessi IV e VI della Convenzione MARPOL 73/78. 5. Per le attività di osservazione dei mammiferi marini sono individuate una fascia di osservazione, entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, e una fascia di avvicinamento entro la distanza di 300 metri dai cetacei avvistati. 6. Nelle fasce di cui al comma 5 vige, per le attività di avvistamento e per l'osservazione dei cetacei, il seguente codice di condotta: a) è consentito avvicinarsi agli animali fino a una distanza di 100 metri; b) nella fascia di osservazione può essere presente una sola unità nautica o un solo velivolo, quest'ultimo esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri sul livello del mare e non è consentita la balneazione; c) il sorvolo con elicotteri è consentito unicamente per attività di soccorso, sorveglianza e servizio; d) è consentito rimanere nella fascia di osservazione per un tempo massimo di venti minuti; e) nelle fasce di osservazione e avvicinamento la navigazione è consentita alla velocità massima di 5 nodi; f) è consentito stazionare con l'unità nautica, assicurandosi che la stessa non sia all'interno di un gruppo di cetacei separando, anche involontariamente, individui o gruppi di individui dal gruppo principale; g) è fatto obbligo di non fornire cibo agli animali e di non gettare in acqua altro materiale; h) è consentito l'avvicinamento agli animali ma evitando che lo stesso avvenga frontalmente ad essi; i) è fatto obbligo di non interferire con il normale comportamento degli animali, in particolare in presenza di femmine con cuccioli; l) le unità nautiche devono navigare senza improvvisi cambiamenti di rotta e di velocità; m) nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unità nautica, è fatto obbligo di mantenere una velocità costante, inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione; n) nella fascia di avvicinamento possono essere presenti contemporaneamente al massimo tre unità nautiche, in attesa di accedere alla fascia di osservazione, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella zona di avvicinamento; o) nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, è fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 10 gennaio 2024 Il Ministro: Pichetto Fratin Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2024 Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1015
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