Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 2 nov 2024
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Visti gli articoli 9 e 41 della Costituzione; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge-quadro sulle aree protette» e, in particolare, l'articolo 36, comma 1, lettera o), che prevede, tra le aree marine protette di reperimento, quella denominata «Capo Spartivento», nonché l'articolo 19, comma 5, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente «è approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario»; Vista la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, MARPOL 73/78, per la definizione di requisiti di eco-compatibilità per le unità da diporto; Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio; Visto il regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015 che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio; Vista la direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE; Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante «Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione»; Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per la difesa del mare»; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 «Interventi correttivi di finanza pubblica» e in particolare l', comma 10, che trasferisce al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 77, comma 2, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine, e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza unificata; Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante «Nuovi interventi in campo ambientale» e, in particolare, l', concernente «Interventi per la conservazione della natura»; Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante «Disposizioni in campo ambientale»; Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante «Disposizioni in materia ambientale» e, in particolare, l'articolo 8, relativo al funzionamento delle aree marine protette; Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172»; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante «Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino»; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96»; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», e, in particolare, l'articolo 6, comma 1; Visto il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE»; Visto il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, recante «Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell' della legge 7 ottobre 2015, n. 167»; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica» e ne sono ridefinite le competenze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l'On. Gilberto Pichetto Fratin è nominato Ministro della transizione ecologica; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il «Ministero della transizione ecologica» è ridenominato «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con il quale l'On. Gilberto Pichetto Fratin è nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 440 del 22 dicembre 2023, di istituzione dell'area marina protetta «Capo Spartivento»; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 7 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2017, recante «Disciplina della piccola pesca e della piccola pesca artigianale»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 maggio 2019, recante «Disposizioni per la campagna di pesca del tonno rosso - Anno 2019»; Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005; Vista la convenzione stipulata tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la protezione della natura e del mare - e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), resa esecutiva con decreto prot. n. 16706 del 2 agosto 2016, della Direzione Generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la realizzazione degli studi propedeutici all'istituzione, tra le altre, dell'area marina protetta «Capo Spartivento», nei comuni di Domus de Maria e Teulada, provincia del Sud Sardegna; Acquisita l'intesa della regione autonoma della Sardegna con nota prot. n. 10822 del 14 settembre 2020, richiesta con nota prot. n. 17799 del 22 luglio 2019, sullo schema di decreto istitutivo e sullo schema di decreto di approvazione del regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta «Capo Spartivento»; Acquisito il parere favorevole della Conferenza Unificata, espresso nella seduta del 5 novembre 2020, Repertorio n. 137/CU; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 marzo 2023; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota prot. n. 22342 del 9 ottobre 2023, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400; Adotta il seguente regolamento: Oggetto e ambito di applicazione 1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il presente regolamento suddivide in zone di tutela l'area marina protetta «Capo Spartivento» e disciplina le attività consentite all'interno di ciascuna zona in funzione del grado di protezione necessario, anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 19, comma 3, della medesima legge n. 394 del 1991.
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