Art. 8
Modifiche all'articolo 9 del regolamento
In vigore dal 30 gen 2024
1. All' sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole «Presidente o» sono soppresse, le parole «il fallito» sono sostituite dalle seguenti: «l'imprenditore in liquidazione giudiziale» e le parole «anche temporanea» sono sostituite dalle seguenti: «, anche temporanea»;
b) al comma 4, le parole «comma 2 del» sono soppresse;
c) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. In materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.».
Storico versioni
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