Art. 11
Modifiche all'articolo 11 del regolamento
In vigore dal 30 gen 2024
1. All' sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «il Direttore generale dell'Agenzia può essere revocato» sono sostituite dalle seguenti: «i Direttori di cui agli possono essere revocati», le parole «a lui» sono sostituite dalla seguente: «loro» e le parole «comma 2, lettera g)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-bis, lettera b),»;
b) al comma 2, le parole «Non può essere nominato Direttore generale e se nominato decade dal suo» sono sostituite dalle seguenti: «Non possono essere nominati Direttori di cui agli e, se nominati, decadono dal loro», le parole «il fallito» sono sostituite dalle seguenti: «l'imprenditore in liquidazione giudiziale» e le parole «anche temporanea» sono sostituite dalle seguenti «, anche temporanea»;
c) al comma 3, le parole «del Direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «dei Direttori di cui agli ;
d) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. In materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.».
2. La rubrica dell' è sostituita dalla seguente: «Revoca, decadenza e incompatibilità del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico-scientifico.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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