Capo III

Art. 9

Controlli, provvedimenti e sanzioni

In vigore dal 31 gen 2024
1. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente, il MIC, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sulla base dell'attività di indagine dell'autorità giudiziaria nonché di circostanziate e specifiche segnalazioni, con esclusione delle denunce anonime e generiche, in caso di eventuali usi difformi delle Carte o di violazione di norme del presente regolamento, può adottare, con provvedimento motivato, le misure di cui all', comma 357-quater, della legge n. 234 del 2021. 2. Nei casi di violazione di cui al comma 1, ove il fatto non costituisca reato, il prefetto adotta, a carico dei trasgressori, i provvedimenti di cui all', comma 357-quinquies, della legge n. 234 del 2021. 3. Il MIC e il Corpo della guardia di finanza collaborano ai fini di cui ai commi 1 e 2, secondo le modalità previste da un protocollo d'intesa appositamente stipulato anche per regolare le modalità di accesso ai dati, ai sensi dell', comma 358, della legge n. 234 del 2021.
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