Capo III
Art. 11
Norme finanziarie
In vigore dal 31 gen 2024
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente regolamento si provvede nel limite dello stanziamento di spesa autorizzato ai sensi dell', comma 357-bis, della legge n. 234 del 2021 e fino all'esaurimento delle predette risorse.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono impegnate entro il 31 dicembre di ciascun anno e possono essere spese entro i successivi due anni.
3. SOGEI provvede al monitoraggio degli oneri e trasmette al MIC, al Ministero dell'economia e delle finanze e a CONSAP, entro il decimo giorno di ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilità precedente delle Carte attivate ai sensi dell' e dei relativi oneri. In caso di esaurimento delle risorse disponibili, SOGEI non procede a ulteriori attribuzioni dell'importo di cui all', comma 3, e dà tempestiva comunicazione alle amministrazioni interessate.
4. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Storico versioni
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