Capo III
Art. 14
Collegamenti delle Prefetture, delle Questure, delle Forze di polizia e degli Organismi di informazione e sicurezza al SITAM
In vigore dal 1 set 2023
1. Al fine di effettuare le operazioni di accesso, immissione ed aggiornamento previste dagli le Questure, gli altri Uffici o Comandi delle Forze di polizia si collegano al SITAM per il tramite del CED, il quale assicura, per le finalità di cui agli , il collegamento al SITAM delle Prefetture-UTG, del DIS, dell'AISE e dell'AISI.
Storico versioni
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