Capo III
Art. 13
Collegamenti degli utenti al SITAM
In vigore dal 1 set 2023
1. Al fine di effettuare l'immissione dei dati concernenti le operazioni compiute relativamente alle armi, alle parti di arma da fuoco ed alle munizioni, nonché la consultazione e la correzione dei medesimi dati precedentemente immessi, l'armaiolo o l'intermediario richiede l'abilitazione per l'accesso al SITAM alla Questura della provincia in cui è ubicata la sede della propria impresa tenuta ad effettuare le registrazioni e comunicazioni a norma degli TULPS.
2. Al fine di assicurare l'inserimento, anche in forma massiva, dei dati delle armi e delle munizioni esportate, importate, fabbricate, immesse sul mercato o sulle quali sono state eseguite operazioni di carattere tecnico, l'armaiolo o l'intermediario possono utilizzare sistemi informatici gestionali, purchè essi siano compatibili con le caratteristiche tecniche, informatiche e di sicurezza del SITAM e il loro collegamento al SITAM stesso non determini nuovi ed ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Le Questure provvedono ad attivare i collegamenti tra i soggetti di cui al comma 1 e il SITAM, secondo le modalità e le procedure che sono rese note nella «home page» del relativo «sito web».
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2023-07-12;114#art-13