Titolo III

Art. 22

Trasmissione di documentazione prevista da Regolamenti CE

In vigore dal 15 giu 2023
1. Le procedure per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 nonché del documento commerciale di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 e le relative modalità di interoperabilità sono definite dalla Direzione generale competente in materia, sentito l'Albo nazionale gestori ambientali, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
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