Art. 22 · Trasmissione di documentazione prevista da Regolamenti CE
Titolo III

Art. 22

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Trasmissione di documentazione prevista da Regolamenti CE

In vigore dal 15 giu 2023
1. Le procedure per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 nonché del documento commerciale di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 e le relative modalità di interoperabilità sono definite dalla Direzione generale competente in materia, sentito l'Albo nazionale gestori ambientali, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
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