Titolo III
Art. 22
22 / 24Trasmissione di documentazione prevista da Regolamenti CE
In vigore dal 15 giu 2023
1. Le procedure per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 nonché del documento commerciale di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 e le relative modalità di interoperabilità sono definite dalla Direzione generale competente in materia, sentito l'Albo nazionale gestori ambientali, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Storico versioni
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Prourn:nir:ambiente.energetica.ministero.sicurezza:decreto:2023-04-04;59#art-22