Art. 3
Modifiche alla disciplina dell'equipollenza con esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e integrazioni necessarie
In vigore dal 1 lug 2023
1. All'articolo 11 del decreto del Ministro della giustizia 19 gennaio 2016, n. 63, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «di aver completato il tirocinio previsto per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisore legale» sono sostituite dalle seguenti: «del possesso dei requisiti di cui all' del presente regolamento»;
b) dopo il comma 4 è inserito, in fine, il seguente: «4-bis.
Sono infine esonerati dal controllo delle conoscenze teoriche per le materie di cui all', comma 1, che hanno già formato oggetto di esame universitario, secondo le modalità contenute nella convenzione quadro di cui all', comma 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i soggetti che hanno conseguito il titolo di studio indicato nella convenzione medesima.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 febbraio 2023
Il Ministro
della giustizia
Nordio
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1638
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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