Art. 1

Modifiche alla composizione della commissione esaminatrice

In vigore dal 1 lug 2023
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, recante attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 222, recante modifiche agli della legge 13 maggio 1997, n. 132, in materia di ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili; Vista la legge 30 luglio 1998, n. 266, recante disposizioni per la nomina dei componenti dei collegi sindacali e degli organi di controllo contabile degli enti; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, concernente la costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell' della legge 24 febbraio 2005, n. 34; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE, e in particolare gli , comma 1-bis, e 4, commi 3-bis, 4 e 4-bis; Visto il decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126; Vista la legge 2 maggio 2014, n. 68, che all', comma 2, ha fatto salvi gli atti e gli effetti prodotti con il decreto-legge n. 126 del 2013, non convertito; Visto il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, recante attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, e in particolare l'articolo 4, comma 1, lettera b); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474, relativo al regolamento recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili in attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, relativo al regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisione contabile; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche e, in particolare, l'articolo 4, comma 2, lettera a); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99, recante il regolamento concernente l'organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e in particolare l', comma 1; Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, n. 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, adottati in attuazione degli del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE; Visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 19 gennaio 2016, n. 63, concernente «Regolamento recante attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale»; Ritenuta l'esigenza di introdurre forme più flessibili di svolgimento delle prove scritte, nonché la possibilità di svolgere le prove orali con collegamenti audiovisivi da remoto; Ritenuta l'esigenza di modificare le operazioni di raggruppamento e le modalità di correzione degli elaborati, al fine di rendere più efficiente l'attività di valutazione delle prove di esame; Visto il parere della Commissione nazionale per le società e la borsa emesso in data 11 ottobre 2022; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2022; Vista la nota del 24 gennaio 2023 con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Adotta il seguente regolamento: Modifiche alla composizione della commissione esaminatrice 1. All'articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia 19 gennaio 2016, n. 63, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del direttore generale della Direzione generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, ed è composta da: a) un magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di III valutazione di professionalità, che la presiede; b) due professori universitari ordinari o associati nelle materie indicate nell'; c) un revisore legale iscritto nel registro da almeno cinque anni; d) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.».
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