Art. 4
Bando di concorso
In vigore dal 6 gen 2023
1. Il bando di concorso, adottato secondo le disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto legislativo, definisce le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente decreto e disciplina, tra l'altro:
a) i requisiti generali di ammissione al concorso, ai sensi dell';
b) il contingente di posti messi a bando, suddivisi per regione;
c) il termine, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso;
d) l'ammontare e le modalità di versamento del contributo posto a carico dei candidati per far parzialmente fronte alle spese della procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo;
e) le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva, ai sensi dell';
f) le modalità di svolgimento delle prove concorsuali di cui agli , assicurando la pubblicità della prova orale;
g) le modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale;
h) i documenti richiesti per l'assunzione;
i) l'informativa sul trattamento dei dati personali.
Storico versioni
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