Art. 3
Organizzazione del concorso e determinazione del contingente
In vigore dal 6 gen 2023
Organizzazione del concorso
e determinazione del contingente
1. La procedura concorsuale si svolge in tutte le sue fasi a livello regionale.
2. L'USR responsabile della procedura cura l'organizzazione del concorso, nomina le commissioni giudicatrici, approva le graduatorie di merito e procede alle esclusioni previste dall', comma 6.
3. L'USR cura, inoltre, l'organizzazione, lo svolgimento e la valutazione del periodo di formazione e prova di cui agli .
4. Il numero dei posti da mettere a concorso è determinato con il bando ai sensi dei commi 5, 6 e 7.
5. Sono messi a concorso i posti da dirigente scolastico presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, che risultino vacanti e disponibili alla data di indizione del concorso.
6. Sono altresì messi a concorso i posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili, nel triennio di riferimento, relativo all'anno scolastico nel corso del quale è pubblicato il bando e ai due anni scolastici successivi, per collocamento a riposo per limiti di età, tenuto ulteriormente conto della percentuale media di cessazione dal servizio per altri motivi.
7. Dai posti determinati ai sensi dei commi 5 e 6 sono detratti quelli occorrenti per l'assunzione dei vincitori dei concorsi precedentemente banditi.
Storico versioni
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