Art. 3

Organizzazione del concorso e determinazione del contingente

In vigore dal 6 gen 2023
Organizzazione del concorso e determinazione del contingente 1. La procedura concorsuale si svolge in tutte le sue fasi a livello regionale. 2. L'USR responsabile della procedura cura l'organizzazione del concorso, nomina le commissioni giudicatrici, approva le graduatorie di merito e procede alle esclusioni previste dall', comma 6. 3. L'USR cura, inoltre, l'organizzazione, lo svolgimento e la valutazione del periodo di formazione e prova di cui agli . 4. Il numero dei posti da mettere a concorso è determinato con il bando ai sensi dei commi 5, 6 e 7. 5. Sono messi a concorso i posti da dirigente scolastico presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, che risultino vacanti e disponibili alla data di indizione del concorso. 6. Sono altresì messi a concorso i posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili, nel triennio di riferimento, relativo all'anno scolastico nel corso del quale è pubblicato il bando e ai due anni scolastici successivi, per collocamento a riposo per limiti di età, tenuto ulteriormente conto della percentuale media di cessazione dal servizio per altri motivi. 7. Dai posti determinati ai sensi dei commi 5 e 6 sono detratti quelli occorrenti per l'assunzione dei vincitori dei concorsi precedentemente banditi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.istruzione:decreto:2022-10-13;194#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo