Art. 5
Organismo di certificazione
In vigore dal 5 feb 2023
1. L'organismo di certificazione possiede un certificato di accreditamento emesso a fronte della ISO/IEC 17065 in merito al rilascio dell'attestazione di cui all', comma 2.
2. Il certificato di accreditamento di cui al comma 1 è rilasciato ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008 dall'Organismo unico nazionale di accreditamento, individuato ai sensi dell' della legge 23 luglio 2009, n. 99.
3. L'organismo di certificazione si serve di personale competente a svolgere il processo di valutazione della conformità. Nel gruppo di verifica deve essere presente almeno un revisore legale.
4. L'organismo di certificazione rilascia l'attestazione di cui all', comma 2, seguendo, per quanto riguarda la periodicità e la durata delle verifiche, quanto previsto dalla ISO/IEC 17021-1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 ottobre 2022
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1841
Storico versioni
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