Art. 1

Definizioni

In vigore dal 5 feb 2023
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che stabilisce che sono operatori bancari di finanza etica e sostenibile le banche che conformano la propria attività ai principi ivi indicati e, in particolare, i commi 2 e 4 che dispongono, in favore degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile, la non concorrenza alla formazione del reddito determinato ai sensi dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di una quota pari al 75 per cento delle somme destinate a incremento del capitale proprio, nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Visto, altresì, il comma 3 del citato articolo 111-bis, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, stabilisce, con proprio decreto, le norme di attuazione delle disposizioni dell'articolo 111-bis dalle quali non possono derivare oneri a carico della finanza pubblica superiori a 1 milione di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2017; Vista la legge 23 agosto 1988, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3; Sentita la Banca d'Italia, che ha reso il parere di competenza con nota n. 0860244 del 29 giugno 2020; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 2021; Vista la comunicazione in data 2 agosto 2022 alla Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Adotta il seguente regolamento: Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) operatore bancario di finanza etica e sostenibile: l'operatore bancario che conforma la propria organizzazione e la propria attività alle prescrizioni attuative dell'; b) personale: i componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo; i dipendenti e collaboratori; gli addetti alle reti distributive esterne; c) remunerazione: ogni forma di pagamento o beneficio, incluse eventuali componenti accessorie, corrisposto, direttamente o indirettamente, in contanti, strumenti finanziari o servizi o beni in natura, in cambio delle prestazioni di lavoro o dei servizi professionali resi dal personale alla banca o ad altre società del gruppo bancario. Non sono considerati remunerazione i pagamenti o benefici marginali, accordati al personale su base non discrezionale, che rientrano in una politica generale della banca e che non producono effetti sul piano degli incentivi all'assunzione o al controllo dei rischi; d) TUB: il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
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