Art. 4
Finanziamento dei progetti
In vigore dal 6 dic 2022
1. Il bando disciplina l'assegnazione di un finanziamento a fondo perduto fino ad esaurimento del Fondo di cui all', per un importo pari agli oneri economici indicati dal progetto e ritenuti congrui dalla Commissione, ma non superiore all'importo complessivo di euro 30.000,00 per la realizzazione di ciascun progetto.
2. Entro il termine dell'anno scolastico, le scuole trasmettono al Ministro dell'istruzione il resoconto della realizzazione del progetto e delle spese sostenute.
3. Gli importi del finanziamento sono pubblicati sul sito delle Istituzioni scolastiche vincitrici delle proposte progettuali, nella sezione «Amministrazione trasparente».
Storico versioni
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