Art. 3

Selezione dei progetti

In vigore dal 6 dic 2022
1. I progetti di cui all' sono valutati da una Commissione operante presso il Ministero dell'istruzione e composta da un esperto, con funzione di Presidente, designato dal medesimo Ministero, e da due esperti designati, rispettivamente, dal Ministero della transizione ecologica e dal Ministero dell'università e della ricerca. La Commissione opera con risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente e senza oneri ulteriori per la finanza pubblica. 2. Il bando di cui all' disciplina la nomina della Commissione e le modalità di scelta fra i progetti, applicando nell'ordine i seguenti criteri di priorità: a) progetti presentati da reti di scuole; b) progetti presentati dalle scuole, anche sulla base di appostiti protocolli d'intesa stipulati con enti parco e aree marine protette; c) maggior numero di studenti coinvolti nella realizzazione dei progetti a tutela dell'ambiente; d) progetti che prevedono attività di volontariato degli studenti o attività di promozione di nuovi stili di vita attraverso buone pratiche ambientali degli studenti orientate all'assunzione di comportamenti eco-sostenibili; e) progetti presentati congiuntamente ad associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349; f) progetti presentati congiuntamente all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, alle Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente, a università, centri di ricerca pubblici o consorzi universitari ed interuniversitari; g) raccordo con le iniziative di cui all', comma 2.
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