Capo IV

Art. 130

Prove d'esame

In vigore dal 22 nov 2022
1. Oltre a quanto previsto dall', le prove d'esame consistono in prove teoriche, scritte o orali e prove pratiche stabilite dal Piano della formazione. 2. A ciascuna prova teorica è attribuito un punteggio massimo di trenta trentesimi e la stessa è superata con una votazione non inferiore a diciotto trentesimi. 3. Le prove pratiche sono valutate con un giudizio di «idoneità» o «non idoneità».
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