Sez. IV
Art. 124
Esame finale
In vigore dal 22 nov 2022
1. Fermo restando quanto previsto dall', l'esame finale consiste in una prova scritta o orale sulle materie ed argomenti previsti dal Piano della formazione.
2. La prova scritta consiste in un questionario con risposte a scelta multipla sulle materie previste dal Piano della formazione.
3. La prova orale consiste nella discussione e analisi di uno dei casi professionali a carattere tecnico-scientifico o tecnico pertinenti ai profili professionali per i quali è stato indetto il concorso, svolti durante il corso.
4. La forma scritta o orale è stabilita dal Piano della formazione.
5. Alla prova è attribuito un punteggio massimo di trenta trentesimi e la stessa è superata con una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
6. L'allievo vice ispettore tecnico che non supera l'esame è restituito ai servizi d'istituto ed ammesso alla frequenza del corso successivo ai sensi dell'articolo 25-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982.
Storico versioni
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