Art. 3

Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attività penale

In vigore dal 23 ott 2022
1. All'articolo 12 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «di regola fino all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 50 per cento»; b) al comma 2, le parole: «di regola» sono soppresse; c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. I compensi previsti per le indagini difensive sono aumentati del 20 per cento quando tali indagini siano particolarmente complesse o urgenti. 3-ter. Per le attività difensive svolte davanti al Tribunale per i minorenni, i compensi sono liquidati applicando i parametri previsti dalla allegata tabella n. 15, con riferimento all'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente qualora al momento del fatto l'imputato fosse stato maggiorenne.». 2. All'articolo 17 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola» sono soppresse.
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