Art. 2

Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attività civile e amministrativa

In vigore dal 23 ott 2022
1. All' del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «di regola sino all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 50 per cento», e l'ultimo periodo è soppresso; b) al comma 1-bis, le parole: «è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento»; c) al comma 2, le parole: «di regola» sono soppresse; d) al comma 3, le parole: «di regola» sono soppresse; e) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. I parametri previsti dalla allegata tabella n. 7 per i procedimenti di volontaria giurisdizione si applicano esclusivamente a quelli aventi natura non contenziosa.»; f) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. Il giudice può riconoscere, se richiesto, il compenso previsto per la fase di studio della controversia in favore del professionista che subentra nella difesa del cliente in un momento successivo alla fase introduttiva.» g) al comma 6, le parole: «la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale» sono sostituite dalle seguenti: «il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto,»; h) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Nel caso di dichiarata responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto del 75 per cento rispetto a quello altrimenti spettante. Nei casi d'inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda il compenso è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, nella misura del 50 per cento.»; i) al comma 10-bis le parole: «di regola» sono soppresse, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando è proposto ricorso incidentale, il compenso per la fase introduttiva è aumentato fino al 20 per cento. I compensi per la fase cautelare monocratica previsti dalle tabelle 21 e 22 sono dovuti solo quando vengono svolte attività ulteriori rispetto alla formulazione dell'istanza cautelare.»; l) dopo il comma 10-bis sono aggiunti i seguenti: «10-ter. Nel caso di appello cautelare davanti al Consiglio di Stato è dovuto il compenso previsto dalla allegata tabella n. 22 per la fase di studio della controversia e per la fase introduttiva del giudizio, nonché il 50 per cento del compenso relativo alla fase decisionale. 10-quater. Nei giudizi davanti alla Corte di cassazione, il compenso relativo alla fase decisionale del giudizio può essere aumentato fino al 50 per cento quando è depositata memoria ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile. 10-quinquies. Nei procedimenti di ammissione al passivo e di impugnazione dello stato passivo aventi ad oggetto crediti di lavoro dipendente, i parametri previsti dalla allegata tabella n. 20-bis possono essere ridotti fino al 50 per cento. 10-sexies. Nel caso di reclamo in corte di appello avverso la sentenza dichiarativa del fallimento e gli altri provvedimenti del tribunale fallimentare, si applicano i parametri previsti dalla allegata tabella n. 12. 10-septies. Per le attività difensive svolte dall'avvocato in qualità di curatore del minore, il compenso è liquidato applicando i parametri previsti dalle tabelle allegate al presente decreto relative alle procedure e ai giudizi in cui è di volta in volta nominato.». 2. All' del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'utile effettivo e i profitti attesi si intendono di regola non inferiori al 10 per cento del valore dell'appalto, salvo che non siano ricavabili dagli atti di gara.»; b) al comma 6 le parole «di regola e», ovunque ricorrono, sono soppresse. 3. All', comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola» sono soppresse. 4. All'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola» sono soppresse. 5. All'articolo 9, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola» sono soppresse. 6. All'articolo 10 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola», ovunque ricorrono, sono soppresse. 7. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola» sono soppresse.
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