Art. 2
Strumenti e forme di monitoraggio
In vigore dal 5 nov 2022
1. Dopo il primo biennio di applicazione del presente decreto, su richiesta delle amministrazioni competenti, le imprese di assicurazioni possono mettere a disposizione dati statistici relativi a massimali e somme assicurate per verificare la congruità e la completezza della copertura assicurativa di cui all'.
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Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2022-07-20;154#art-rd-2