Art. 2

Strumenti e forme di monitoraggio

In vigore dal 5 nov 2022
1. Dopo il primo biennio di applicazione del presente decreto, su richiesta delle amministrazioni competenti, le imprese di assicurazioni possono mettere a disposizione dati statistici relativi a massimali e somme assicurate per verificare la congruità e la completezza della copertura assicurativa di cui all'.
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