Allegato A
Art. 28
Rischio cyber
In vigore dal 5 nov 2022
- Rischio cyber
Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:
1. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
2. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
3. interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai precedenti punti 1. e 2.;
4. utilizzo di cripto valute;
5. violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.)
causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:
a) uso di Internet o intranet;
b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);
d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet;
e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.
Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:
1) "Violazione della Privacy e dei Dati";
2) "Violazione del Sistema Informatico".
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2022-07-20;154#art-aa-28