Art. 8

Rapporto del Piano integrato di attività e organizzazione con i documenti di programmazione finanziaria

In vigore dal 22 set 2022
Rapporto del Piano integrato di attività e organizzazione con i documenti di programmazione finanziaria 1. Il Piano integrato di attività e organizzazione elaborato ai sensi del presente decreto assicura la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni, che ne costituiscono il necessario presupposto. 2. In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all', comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci. 3. In sede di prima applicazione, il termine di cui all', comma 1, del presente decreto è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione.
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