Art. 8
Rapporto del Piano integrato di attività e organizzazione con i documenti di programmazione finanziaria
In vigore dal 22 set 2022
Rapporto del Piano integrato di attività e organizzazione
con i documenti di programmazione finanziaria
1. Il Piano integrato di attività e organizzazione elaborato ai sensi del presente decreto assicura la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni, che ne costituiscono il necessario presupposto.
2. In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all', comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci.
3. In sede di prima applicazione, il termine di cui all', comma 1, del presente decreto è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione.
Storico versioni
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Prourn:nir:presidenza.consiglio.ministri.dipartimento.funzione.pubblica:decreto:2022-06-30;132#art-8