Art. 12
Formazione e qualificazione del personale
In vigore dal 22 set 2022
Formazione e qualificazione
del personale
1. Al fine di assicurare una adeguata formazione e qualificazione al personale delle pubbliche amministrazioni pubbliche preposto alla redazione del piano di cui al presente decreto, il Dipartimento della funzione pubblica predispone e divulga, alle pubbliche amministrazioni tenute all'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione, ivi incluse quelle di cui all' del presente decreto, specifici moduli formativi coerenti con i nuovi obiettivi di programmazione, per il loro inserimento nell'ambito dei piani di formazione già previsti e finanziati a legislazione vigente e adotta apposite linee giuda per il coordinamento dei contenuti delle sezioni del Piano.
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Prourn:nir:presidenza.consiglio.ministri.dipartimento.funzione.pubblica:decreto:2022-06-30;132#art-12