Art. 5

Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori del concorso

In vigore dal 6 lug 2022
1. La commissione esaminatrice forma le graduatorie di disciplina o specialità sportiva sulla base della valutazione dei titoli di cui all'. Il Dipartimento redige le graduatorie finali del concorso tenendo conto, in caso di parità nelle graduatorie di merito, nell'ordine, del criterio di preferenza di cui all'articolo 131, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, del tesseramento, da almeno due anni, a un gruppo sportivo dei vigili del fuoco e dei titoli di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'Amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa. 2. Con decreto del Capo del Dipartimento è approvata la graduatoria finale di ciascuna disciplina o specialità sportiva e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nelle medesime graduatorie. Il decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it, previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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