Art. 3

Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale

In vigore dal 6 lug 2022
1. I candidati, al fine di essere sottoposti agli accertamenti relativi all'idoneità psico-fisica e attitudinale, presentano apposita documentazione sanitaria, propedeutica al rilascio dell'idoneità fisica per l'attività agonistica specifica, rilasciata dal medico afferente al Comitato olimpico nazionale italiano o alla competente Federazione nazionale. 2. L'ammissione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di atleta del gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale è subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti di idoneità fisica e psichica: a) piena integrità psichica; b) parametri fisici conformi a quanto previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, ad eccezione dei parametri stabiliti per i valori antropometrici; c) sufficienza del senso cromatico, accertata mediante corretta percezione dei colori staccati; d) normalità del campo visivo, della visione binoculare e della motilità oculare. 3. Per l'ammissione al concorso pubblico, i candidati devono, altresì, possedere, in correlazione alle funzioni previste per la qualifica da ricoprire, adeguate capacità intellettive, emotive, comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo, di assunzione di responsabilità decisionali e di gestione pratica di situazioni lavorative e di eventi critici. 4. La valutazione dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, nonché della documentazione sanitaria di cui al comma 1, è demandata ad una commissione medica nominata con decreto del Capo del Dipartimento e composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti sanitari o medici, che la presiede, e da due direttivi sanitari o medici del Corpo nazionale. Le funzioni di segretario sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della commissione, è prevista la nomina dei supplenti, che abbiano gli stessi requisiti dei componenti effettivi, da effettuarsi con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento. 5. La commissione medica di cui al comma 4, laddove ne ravvisi la necessità, può disporre l'effettuazione di ogni ulteriore indagine per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale.
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