Allegato A›Capo III
Art. 53
Oneri di spesa
In vigore dal 28 giu 2022
Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente Accordo sono valutati per gli anni dal 2010 al 2018 in € 748.570,66, con un maggiore onere a tutto il 2020 di € 292.892,49, per un totale complessivo di € 1.041.463,15 comprensivo degli oneri previdenziali e dell'IRAP, pari ad € 191.962,52.
Norma finale n. 1
Fino all'insediamento della commissione di cui all' del presente Accordo, è confermata in carica la commissione di cui all' dell'Accordo reso esecutivo con decreto ministeriale 3 ottobre 2012, n. 202.
Norma finale n. 2
I medici ambulatoriali, titolari di un incarico di medicina generale e specialistica alla data di pubblicazione del presente Accordo, conservano i due incarichi e possono partecipare all'attribuzione dei turni vacanti o ad aumenti di orario con il rispetto del massimale orario di cui agli del presente Accordo.
Norma finale n. 3
Ai medici ambulatoriali, titolari di incarico di medicina generale e specialistica, sono fatti salvi i livelli retributivi al 31.12.2003 come determinati dal Decreto del Ministero della Salute del 3 marzo 2009 n. 63.
Norma finale n. 4
In occasione della festività del Santo Patrono, tenuto conto della chiusura degli uffici del Ministero della salute, osserveranno un giorno di chiusura anche gli ambulatori USMAF-SASN.
Norma finale n. 5
L'applicazione di provvedimenti adottati dal Ministero della Salute che determinano una contrazione dell'attività ambulatoriale non potrà comportare l'automatica e unilaterale applicazione degli del presente Accordo.
Prima dell'adozione di uno degli istituti previsti dai suddetti articoli, le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo saranno convocate dal Direttore generale della prevenzione al fine di cercare una possibile soluzione che tuteli gli interessi del personale ambulatoriale medico e/o quello delle altre Professionalità sanitarie ambulatoriali (biologi e psicologi), purchè compatibile con le primarie esigenze dell'Amministrazione.
Dichiarazione a verbale n. 1
Le parti riconoscono l'utilità che eventuali questioni applicative aventi rilevanza generale, nonché problemi scaturenti da provvedimenti legislativi, pronunce della magistratura, ecc., che incidano direttamente sulla disciplina dei rapporti convenzionali, quale risulta dal presente Accordo o dall'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, formino oggetto di esame tra le parti nel corso di apposite riunioni convocate dal Ministero della salute, anche su richiesta di parte sindacale.
Dichiarazione a verbale n. 2
Nell'ipotesi che il Ministero della Salute non sia riuscito ad ottemperare in tutto o in parte all'obbligo formativo a scadere del 1° semestre di ogni anno del triennio, al sanitario vengono riconosciute fino a 100 ore annue retribuite per aggiornamento obbligatorio, rapportate ad un incarico di 38 ore settimanali.
Roma, 16 dicembre 2020
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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