Allegato A›Capo III
Art. 50
Premio di operosità e di collaborazione
In vigore dal 28 giu 2022
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, per l'attività svolta per conto del Ministero della Salute, ufficio USMAF-SASN competente, ai professionisti, alla cessazione del rapporto convenzionale spetta, dopo un anno di servizio, un premio di operosità nella misura di una mensilità per ogni anno di servizio prestato, con le modalità stabilite dall' dell'Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020.
2. Il premio di operosità è calcolato sul compenso orario, di cui all' del presente Accordo, lettera A, punti A1 e A2 e lettera B, punto B1 e sul premio di collaborazione.
3. Ai professionisti titolari d'incarico spetta il premio annuo di collaborazione, pari a un dodicesimo del compenso orario annuo, di cui all' del presente Accordo, lettera A, punti A.1 e A.2 e lettera B, punto B.1.
4. Il premio di collaborazione sarà liquidato entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2022-03-15;64#art-aa-50