Allegato A›Capo III
Art. 43
Aggiornamento e formazione professionale obbligatoria
In vigore dal 28 giu 2022
L'istituto dell'aggiornamento e formazione obbligatoria è regolato dall', Capo I, del presente Accordo, che si intende integralmente richiamato, con esclusione del comma 7 e con i soli adattamenti terminologici della categoria «professionisti ambulatoriali».
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