Art. 6

Messa a disposizione del documento informatico sulla piattaforma da parte del mittente

In vigore dal 21 giu 2022
1. Il mittente rende disponibile il documento oggetto di notifica caricandolo sulla piattaforma, nel rispetto delle norme dettate dal CAD e dalle relative Linee Guida, secondo le istruzioni tecniche predisposte dal gestore della piattaforma e individuate nel manuale operativo di cui all', comma 3, comprensive anche del ricorso alle interfacce di servizio informatiche (API). 2. Il mittente identifica il destinatario, specificandone il codice fiscale, il domicilio digitale speciale, ove eletto, e quello fisico e comunica automaticamente i relativi dati al gestore della piattaforma. Il mittente è tenuto altresì a precisare se l'atto da notificare riguardi o meno l'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta dal destinatario. 3. Il gestore della piattaforma, ove necessario, risale automaticamente al domicilio digitale generale, di cui all'articolo 26, comma 5, lettera a), del decreto-legge. 4. Se il documento e la sua modalità di messa a disposizione sono conformi alle regole tecniche, il gestore della piattaforma attribuisce un codice IUN (Identificativo Univoco Notifica) al documento oggetto di notificazione e ai suoi eventuali allegati. 5. Se il documento e la sua modalità di messa a disposizione non sono invece conformi alle regole tecniche, il gestore della piattaforma comunica al mittente l'impossibilità di procedere alla notificazione ed elimina automaticamente i documenti caricati.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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