Art. 1

Definizioni

In vigore dal 21 giu 2022
IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l', comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall'articolo 26, comma 19, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e come altresì modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che, al fine di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini, prevede la realizzazione di una piattaforma digitale per le notifiche, il cui sviluppo è affidato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri alla società di cui all', comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, la quale si avvale, in tutto o in parte, del fornitore del servizio universale di cui all' del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, anche attraverso il riuso dell'infrastruttura tecnologica esistente di proprietà del suddetto fornitore; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e successive modificazioni, recante la disciplina della Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione e delle sue modalità di funzionamento e, in particolare, l'articolo 26, comma 15; Vista la legge 20 novembre 1982, n. 890, recante notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari, in particolare gli ; Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, e, in particolare l', comma 2; Visto il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE; Visto il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2019; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio Vittorio Colao pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 1° aprile 2021; Acquisito il parere della Conferenza unificata, reso nella seduta del 18 novembre 2021; Udito il parere del Consiglio di Stato, n. 107 del 19 gennaio 2022; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che ha reso il parere di competenza con provvedimento n. 369 del 14 ottobre 2021; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell', comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze; Adotta il seguente regolamento: Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «addetto al recapito postale»: il soggetto incaricato del recapito analogico dell'avviso di avvenuta ricezione, ai sensi articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 luglio 2020, n. 76, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e dell'avviso di mancato recapito, ai sensi articolo 26, comma 6, del medesimo decreto-legge. b) «app IO»: il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; c) «avviso di cortesia»: l'avviso in modalità informatica, contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta ricezione, inviato dal gestore della piattaforma, ai sensi dell'articolo 26, commi 5-bis, 6 e 7, del decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; d) «CAD»: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; e) «CIE»: il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare, di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; f) «decreto-legge»: il decreto-legge 17 luglio 2020, n. 76 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; g) «domicilio digitale di piattaforma»: l'indirizo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, appositamente eletto per la ricezione delle notificazioni delle pubbliche amministrazioni effettuate tramite piattaforma, di cui all'articolo 26, comma 5, lettera c), del decreto-legge; h) «domicilio digitale speciale»: l'indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, eletto ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del decreto legislativo n. 82 del 2005 o di altre disposizioni di legge, come domicilio speciale per determinati atti o affari, se a tali atti o affari è riferita la notificazione, di cui all'articolo 26, comma 5, lettera b), del decreto-legge; i) «domicilio digitale generale»: l'indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato inserito in uno degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del CAD e previsto dall'articolo 26, comma 5, lettera a), del decreto-legge; l) «funzionario incaricato»: il soggetto che per primo accede alla piattaforma per conto del mittente al fine predisporre le condizioni iniziali per l'impiego del sistema; m) «funzionari autorizzati»: i soggetti autorizzati ad operare sulla piattaforma per conto del mittente, ivi incluso il funzionario incaricato; n) «gestore della piattaforma»: la società di cui all', comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12; o) «livello di sicurezza significativo»: il livello di garanzia previsto dall' del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE e dal Regolamento di esecuzione della Commissione 8 settembre 2015, n. 2015/1502, «relativo alla definizione delle specifiche e procedure tecniche minime riguardanti i livelli di garanzia per i mezzi di identificazione elettronica ai sensi dell', paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno»: p) «mittenti»: le amministrazioni individuate dall'articolo 26, comma 2, lettera c), del decreto-legge; q) «recapito digitale»: il canale di comunicazione, diverso dal domicilio digitale, indicato dal destinatario ai fini del ricevimento degli avvisi di cortesia; r) «SPID»: il Sitema Pubblico di Identità Digitale, disciplinato dall'articolo 64 del CAD.
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