Art. 2

Modifiche alla disciplina dei FIA italiani riservati

In vigore dal 30 mar 2022
1. All'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano riservato può prevedere la partecipazione anche dei seguenti soggetti: a) investitori non professionali che sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo complessivo non inferiore a cinquecentomila euro. Tale partecipazione minima iniziale non è frazionabile; b) investitori non professionali che nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo iniziale non inferiore a centomila euro a condizione che, per effetto della sottoscrizione o dell'acquisto, l'ammontare complessivo degli investimenti in FIA riservati non superi il 10 per cento del proprio portafoglio finanziario. La partecipazione minima iniziale non è frazionabile; c) soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli che nell'ambito dello svolgimento di detto servizio sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo iniziale non inferiore a centomila euro per conto di investitori non professionali.»; b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Ferme restando le regole di condotta in materia di prestazione di servizi di investimento, il soggetto che propone l'acquisto o la sottoscrizione di quote o azioni di FIA italiani riservati assicura la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, lettera b), sulla base delle informazioni presentate dal potenziale investitore non professionale. Quest'ultimo è tenuto a fornire al soggetto che propone l'acquisto o la sottoscrizione di quote o azioni di FIA italiani riservati informazioni accurate sul proprio portafoglio finanziario e sugli investimenti in FIA di cui al comma 1. 2-ter. I limiti di cui al comma 2 non si applicano ai casi previsti dai commi 3 e 4.»; c) al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) le parole «i dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «il personale»; 2) le parole «per un importo inferiore a quello indicato» sono sostituite dalle seguenti: «per importi inferiori a quelli indicati»; d) al comma 7, le parole «direttamente o nell'ambito della prestazione del servizio di cui all', comma 5, lettera d), del TUF,» sono soppresse.
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