Art. 1

Modifiche alle definizioni

In vigore dal 30 mar 2022
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» (di seguito «T.U.F.»); Visto in particolare l'articolo 39 del T.U.F., sostituito dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, in base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivi del risparmio (di seguito «OICR») italiani; Visto l'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, che disciplina i fondi istituiti con apporto di beni immobili; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, che, in attuazione del previgente articolo 37 del T.U.F., determina i criteri generali a cui debbono uniformarsi i fondi comuni di investimento, e modificato con decreto interministeriale 22 maggio 2000, n. 180; Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare l'articolo 33, recante disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 novembre 2011, n. 236, recante: «Definizioni ed individuazioni dei clienti professionali pubblici, ai sensi dell'articolo 6, comma 2-sexies del T.U.F.»; Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30, attuativo del predetto articolo 39 del T.U.F., concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli OICR italiani; Ritenuto, in conformità con quanto previsto dal predetto articolo 39 del T.U.F., di dover modificare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30 relativamente alla disciplina dei fondi di investimento alternativi (FIA) italiani riservati, al fine di consentire l'accesso a queste forme di investimento alternativo ad una platea di clientela non professionale più ampia, con patrimoni di medie/grandi dimensioni e disponibile a impiegare le proprie risorse nel medio/lungo periodo; Sentita la Banca d'Italia e la Consob; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 15 settembre 2021; Vista la nota del 18 novembre 2021, prot. n. 12190, con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri; Adotta il seguente regolamento: Modifiche alle definizioni 1. All', comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30, dopo la lettera z) sono aggiunte le seguenti: «aa) "portafoglio finanziario": il valore complessivo del portafoglio costituito da depositi bancari, prodotti di investimento assicurativi e strumenti finanziari disponibili anche presso altri intermediari o gestori; bb) "prodotti di investimento assicurativi": i prodotti di cui all', comma 1, lettera w-bis.3) del TUF; cc) "strumento finanziario": qualsiasi strumento riportato nella Sezione C dell'Allegato I del TUF; dd) personale: i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.».
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