Capo II

Art. 5

Organizzazione didattica

In vigore dal 22 feb 2022
1. Gli insegnamenti delle Scuole si distinguono in obbligatori e facoltativi, come indicato nella Tabella A allegata al presente decreto. Al fine di garantire l'uniformità dei piani formativi, gli insegnamenti obbligatori sono gli stessi in tutte le Scuole. 2. Il Direttore di ciascuna Scuola, sentito il relativo Consiglio didattico, predispone ogni anno il piano degli insegnamenti opzionali, da individuare prioritariamente tra quelli indicati nella Tabella A. Le Scuole, su parere del Consiglio didattico, possono inserire ulteriori insegnamenti opzionali, collegati alla storia locale e ai fondi archivistici conservati. 3. Lo svolgimento dell'attività didattica può avvenire anche mediante insegnamento a distanza per mezzo di sistemi informatici, per un numero di ore comunque non superiore al 25% delle ore complessive di didattica. 4. Il conseguimento del diploma di specializzazione per archivisti è subordinato al superamento degli esami di profitto di cui alla Tabella A e di quelli eventualmente attivati ai sensi del comma 2, secondo periodo, per un numero di crediti non inferiore a 120. 5. Il diploma di specializzazione per archivisti è valido ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963, anche in relazione al disposto di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
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