Capo I
Art. 2
Corsi organizzati e titoli rilasciati
In vigore dal 22 feb 2022
1. Le Scuole organizzano corsi di specializzazione per archivisti di durata biennale.
2. Le Scuole organizzano, altresì, corsi di formazione e aggiornamento per la gestione documentale, di durata non superiore all'anno, con prova finale, destinati al personale delle pubbliche amministrazioni e di enti privati.
3. Le Scuole possono organizzare i corsi di cui al comma 2 anche su richiesta delle amministrazioni e degli enti interessati o su iniziativa delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche ed, eventualmente, in collaborazione con le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano o altri enti pubblici e privati, senza oneri finanziari aggiuntivi a carico degli Archivi di Stato. Tali corsi sono organizzati in ragione delle esigenze formative individuate nell'ambito di specifici accordi con le pubbliche amministrazioni e gli enti privati interessati.
4. Le Scuole rilasciano rispettivamente:
a) il diploma di specializzazione per gli archivisti di cui al comma 1;
b) l'attestato di superamento della prova finale dei corsi di formazione e aggiornamento per la gestione documentale di cui al comma 2.
5. L'accesso ai corsi di cui al comma 2 è riservato prioritariamente al personale delle pubbliche amministrazioni.
Storico versioni
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