Art. 3

Accessibilità, obblighi di pubblicità e sanzioni

In vigore dal 1 dic 2021
1. Le informazioni contenute nella banca di dati, nonché il codice alfanumerico di cui all', comma 3, sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero del turismo. Le informazioni sono accessibili agli utenti previa registrazione degli stessi e la riutilizzazione dei dati avviene nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali. 2. I titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo ai sensi della normativa vigente in materia, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici per l'offerta di alloggi a fini turistici sono tenuti a indicare il codice identificativo regionale o, in mancanza, il codice alfanumerico di cui all', comma 3, del presente decreto in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza. Il codice deve essere indicato ed esposto in modo tale da garantirne la visibilità e un facile accesso da parte dell'utenza. 3. Al procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 13-quater, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si applicano gli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
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